Art. 7.
(Valutazione dei risultati degli interventi).

      1. Nei casi in cui sia utilizzato il DAE, l'operatore è tenuto a fornire alla centrale operativa del sistema di emergenza 118 competente per territorio, per la valutazione dell'intervento, i dati relativi all'intervento stesso. Tali dati sono successivamente trasmessi ai competenti uffici regionali.
      2. Le regioni trasmettono annualmente al Ministero della salute e alla Commissione nazionale di cui all'articolo 3 i dati relativi agli interventi effettuati.